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Movimentazione carichi e persone

Medi.Lav. Srl esegue la Valutazione del rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi, attraverso le metodologie indicate dal Decreto 81 e dalle apposite norme ISO.

Cosa si intenda per “movimentazione manuale dei carichi” (MMC) lo dice l’art. 167 del D.Lgs. 81/2008: “le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari”.

Pertanto è solo con la valutazione del rischio che si può stabilire se vi sia un rischio da MMC. La valutazione del rischio deve essere preceduta da un’analisi del lavoro e dei compiti, identificando quelli con MMC.

Si può effettuare la valutazione preliminare del rischio mediante check list (anche auto predisposte seguendo l’iter dell’allegato XXXIII). Si stima o si quantifica il rischio applicando metodi diversi a seconda si tratti di operazioni di sollevamento, trasporto, cammino, traino, spinta, movimentazione di persone (pazienti, bambini ecc.).

Per stabilire il livello di rischio occorre analizzare le operazioni che per le caratteristiche intrinseche alle stesse ovvero in relazione alle condizioni in cui si svolgono comportano rischi di sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso lombare, facendo riferimento innanzitutto all’allegato XXXIII che nella maggioranza dei casi sarà anche sufficiente a caratterizzare il rischio.

L’allegato XXXIII prende in esame 4 categorie di elementi di riferimento per la valutazione del rischio:

1) caratteristiche del carico;

2) sforzo fisico richiesto;

3) caratteristiche dell’ambiente di lavoro;

4) esigenze connesse alla attività. Ogni categoria comprende varie situazioni.

Ove la valutazione debba essere approfondita, lo stesso allegato XXXIII fornisce l’indicazione di applicare le norme ISO 11228 (parti 1-sollevamento e trasporto, 2-spinta e traino e 3-movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza, vale a dire movimenti ripetitivi). L’allegato XXXIII, e le norme ISO 11228, sono applicabili tanto alla movimentazione di oggetti, quando alla movimentazione delle persone (degenti in ospedali o strutture protette, asili nido e scuole d’infanzia, soccorso alle persone in difficoltà, ecc.). Tutti i metodi maggiormente diffusi (incluso il NIOSH) derivano dagli studi di Snook e Ciriello (1991) presso il Centro Ricerche della Liberty Mutual Insurance di Hopkinton, Massachussets.

Occorre tenere conto che ogni metodo utilizzato prevede caratteristiche, presupposti e limiti di utilizzazione che devono essere rispettati.

Ad esempio l’equazione NIOSH si basa sulla combinazione di tre criteri:

1. biomeccanico: limite massimo di compressione sul disco intervertebrale pari a 350 Kg;

2. fisiologico: massimo dispendio energetico senza sensazione di fatica complessiva = 2,2 –4,7 Kcal/min.;

3. psicofisico: si considera un peso massimo accettabile per il 75% delle donne e il 99% dei maschi (ciò significa che vi è comunque un 25% di donne che potrebbe subire danni anche rispettando i PLR ottenuti con l’equazione, contro1% dei maschi).

Con appropriati metodi (ad esempio: ISO 11228, equazione NIOSH, tabelle di Snook e Ciriello) si può determinare il Peso Limite Raccomandato per uno specifico compito lavorativo, e ricavare l’indice di rischio (IR), rispetto al peso effettivamente movimentato, secondo l’equazione: IR=peso movimentato/PLR. Quando non sussistano situazioni particolari (ad esempio limitazioni correlate al giudizio di idoneità) si considera accettabile un IR≤1, un IR≤0.75 indica un rischio trascurabile. In genere i limiti fissati, così come i TLV per le azioni di sollevamento fissati da ACGIH 2014, si applicano a “compiti singoli” di sollevamento, vale a dire compiti in cui i pesi movimentati sono simili, le posizioni di partenza e di arrivo dell’azione di sollevamento si ripetono e quello considerato sia l’unico compito di sollevamento effettuato durante la giornata, effettuato a due mani, con un grado di asimmetria rispetto al piano sagittale inferiore a 30°.

Qualora si usi l’equazione NIOSH occorre adottare la costante di carico K = 23 Kg. Non hanno alcun valore tecnico ne’ fondamento normativo i “limiti” di 30 Kg per gli uomini, 20 per le donne, ne’ tantomeno quelli talvolta adottati per i minori: tali valori, infatti, si riferiscono a norme preesistenti già al D.Lgs. 626/94: Regio Decreto 635/34, che stabiliva in 20 Kg il peso massimo per donne adulte (limite implicitamente abrogato dal D.Lgs. 626/94); Legge 977/67 che stabiliva 20 Kg per i maschi e 15 Kg per le femmine, limiti esplicitamente abrogati dal D.Lgs. 345/99 che ha modificato la legge 877/67; infine, il valore di 30 Kg, che era riportato nell’allegato VI al D.Lgs. 626/94 come uno dei criteri per definire l’esistenza di un rischio di danno dorso-lombare, a causa del suo frequente errato uso come “valore massimo”, e talvolta addirittura come “valore d’azione” (per definire l’esistenza di un rischio da movimentazione manuale dei carichi) è stato soppresso nell’allegato XXXIII al D.Lgs. 81/08.

Qualora invece si adotti la norma ISO 11228 (l’unica esplicitamente richiamata dal D.Lgs. 81/08, allegato XXXIII), per le azioni di sollevamento e trasporto occorre considerare i seguenti limiti:

a) massima frequenza: 15 movimentazioni al minuto (con durata massima 1 ora e peso massimo, in questo caso, di 7 Kg);

b) massimo peso assoluto: 25 Kg (in ogni caso non più di una volta al minuto);

c) massimo peso cumulativo in 8 ore: 10.000 kg; in caso di trasporto, se la distanza raggiunge o supera i 20 metri il limite è ridotto a 6000 Kg. I limiti raccomandati devono essere ridotti di almeno un terzo: in condizioni ambientali sfavorevoli, quando si movimenta verso o da livelli bassi (sotto il ginocchio); quando le braccia sono sollevate oltre il livello delle spalle.

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