Il Datore di Lavoro effettua la VdR, ai sensi dell’art. 28, valutando tutti i rischi compresi quelli da agenti fisici (art. 181) e il rischio vibrazioni (art. 202) prendendo in considerazione, tra l’altro, i valori limite di esposizione (VLE) e i valori di azione (VA) di cui all’art. 201, in collaborazione con il MC e il RSPP (art. 29, comma 1), ai quali fornisce le informazioni sulla natura e l’entità dei rischi (art. 18, comma 2). I risultati sono riportati nel documento di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) (DVR); quando necessario misura (art. 202, comma 2) i livelli di vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio o quelle trasmesse al corpo intero, dalle lavorazioni meccaniche o manuali, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa con riferimento alle norme tecniche e alle buone prassi pertinenti. La VdR è realizzata previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), art. 29. zione risultati dalla valutazione/misurazione come:
A) Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (in base all’Allegato XXXV, parte A):
- il valore d’azione giornaliero (VA), normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l’azione, è fissato a 2,5 m/s2);
- il valore limite di esposizione giornaliero (VLE), normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2B)
B) Vibrazioni trasmesse al corpo intero (in base all’Allegato XXXV, parte B):
- il valore d’azione giornaliero (VA), normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2);
- il valore limite di esposizione giornaliero (VLE), normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2.
Nella VdR si devono considerare eventuali concomitanti esposizione concomitante a rumore.
Medi.Lav. Srl è dotata della più avanzata strumentazione (vibrometri ed accelerometri) per la determinazione di:
- Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
- Vibrazioni trasmesse al sistema corpo-intero
Obblighi per le aziende
L’obbligo riguarda le aziende che fanno uso di strumenti vibranti che trasmettono le vibrazioni al sistema mano-braccio come:
- martelli demolitori
- flessibili
- avvitatori
- smerigliatrici
E le aziende che utilizzano mezzi di trasporto o macchine operatrici in grado di trasmettere vibrazioni al corpo intero:
- camion
- carrelli elevatori
- pale meccaniche
- gru
- autobetoniere